Associazione per la Geofisica Licio Cernobori (AGLC)
STATUTO
ART. 1
E' costituita, con sede in Trieste, l'Associazione Civile "Associazione per la Geofisica - Licio Cernobori".
L'Associazione è apolitica, libera, senza scopi di lucro, con durata a tempo indeterminato.
ART. 2
L'Associazione ha sede in Trieste, in via Romanin n. 16.
La sede dell'Associazione potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea degli associati.
ART. 3
L’Associazione intende, onorando la memoria di Licio Cernobori, promuovere, sostenere ed incrementare la diffusione, degli studi relativi alla geofisica con particolare riferimento alla prospezione geofisica, promuovendo e favorendo la formazione scientifica e la crescita in tale ambìto dei più giovani, senza distinzione di censo età, sesso e condizione sociale.
L'Associazione non ha scopo di lucro.
In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:
a) organizzare dibattiti, convegni, seminari procedendo alla pubblicazione dei relativi atti, nonché erogare premi e borse di studio, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 3 del presente Statuto. In particolare sarà istituito il Premio di Studio Licio Cernobori, rivolto a studenti che intendano svolgere la tesi presso l'Università di Trieste, privilegiando i progetti di studio che li portino direttamente a contatto con altre realtà, in Italia e all'estero, e favorendo in tal modo il loro inserimento nel mondo del lavoro;
b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipulazione di convenzioni, di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte dell'attività;
d) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento finalità analoghe a quelle dell'associazione;
e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché di partecipare a società del medesimo tipo;
f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, del commercio elettronico, anche per mezzo di supporti digitali.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ART.4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dagli associati;
- ogni altro versamento a qualsiasi titolo effettuato dagli associati o da altre persone fisiche o giuridiche;
- i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
L'assemblea generale stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa, nonché la quota associativa annuale; sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale i soci benemeriti.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originale ed al versamento della quota associativa annuale.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili e rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
ART. 5
I soci, sia persone fisiche che giuridiche, che Enti, aderenti all'Associazione si distinguono in:
- fondatori;
- ordinari;
- benemeriti.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci hanno tutti uguali diritti, a qualsiasi categoria essi appartengano.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, e comunque per la persona giuridica, ovvero per l'Ente, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche e/o Enti che hanno partecipato all'originario atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o Enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
Sono soci benemeriti dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o Enti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, ovvero che si sono particolarmente distinti, a giudizio del Consiglio Direttivo, nelle attività d'interesse dell'Associazione.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire all'arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.
La qualità di socio si perde altresì, su delibera del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento per due annualità consecutive della quota associativa annuale.
Ogni associato riceve dall'Associazione, almeno una volta all'anno, una comunicazione sulle attività svolte dall'associazione. Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, di controllare il bilancio e di richiedere copia del resoconto dell'Assemblea annuale.
ART. 6
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti.
ART. 7
L’Assemblea è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeriti in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese d’aprile, ovvero entro il mese di giugno, qualora particolari circostanze lo richiedano, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio direttivo, del Tesoriere e del Revisore dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota d’ingresso all’Associazione e sulla quota associativa annuale;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
L’Assemblea Straordinaria delibera su:
- modifiche al presente Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri in carica, oppure dal revisore dei conti.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso da comunicarsi al domicilio dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione a mezzo lettera o a mezzo posta elettronica. L’avviso deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo delle adunanze e quella della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione.
La seconda convocazione sarà fissata almeno un’ora dopo la prima convocazione.
L’Assemblea Ordinaria è valida, qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all’adunanza.
L’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera qualunque sia l’oggetto da trattare, con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.
Ogni socio può ricevere un massimo di tre deleghe.
L’Assemblea è presieduta da una persona designata dall’Assemblea stessa, su proposta del Presidente del consiglio Direttivo.
La nomina del Segretario è fatta dall’Assemblea.
Il segretario può essere un non socio.
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.
Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.
ART. 8
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri – compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere – eletti fra i soci dall’Assemblea, che ne determina il numero.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso. L’eventuale rimborso di spese documentate, sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, avverrà secondo quanto stabilito nel Regolamento.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione mediante cooptazione.
Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio s’intende decaduto ed il Revisore dei Conti deve convocare immediatamente l’Assemblea per la nomina dell’organo di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente, o da chi lo sostituisce almeno due volte l’anno, ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina del Segretario deve comunque avere luogo qualora l’assemblea non abbia provveduto a nominare un Tesoriere.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo equipollente, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche a mezzo di video conferenza, salvo che sia sempre garantito l'intervento di tutti i partecipanti al dibattito ed al Segretario sia sempre possibile verificare la presenza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e, specificatamente, il Consiglio deve:
a) organizzare le iniziative dell'Associazione in genere;
b) determinare la quota associativa minima e le altre quote associative, secondo quanto previsto dal Regolamento, e da proporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
c) approvare i nuovi associati, nominare i soci benemeriti, esaminare le proposte di iniziative da parte degli associati;
d) predisporre il Regolamento interno e le eventuali modifiche al medesimo da proporre all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione;
e) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci.
ART. 9
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ART. 10
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o comunque impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.
ART. 11
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
ART. 12
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
ART. 13
Il Tesoriere - ovvero il Segretario, qualora l'Assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere - cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ART. 14
Il Revisore dei Conti è sempre rieleggibile.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.
ART. 15
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Assemblea nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ART. 16
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo d'impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 17
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 18
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesse, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro vi provvederà il Presidente del Tribunale di Trieste.
ART. 19
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, l'Associazione potrà dotarsi di regolamento interno, che sarà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci.
Ove non disciplinato specificatamente, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alle leggi in materia.